Criteri e modalità

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 26 comma 1

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

In questa sezione sono presenti i dati e le informazioni secondo quanto disposto dall'art.26, comma 2 e art.27 del D.Lgs.33/2013 ed i criteri e le modalità definiti dalla Società, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consentono la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed altresì l’attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, 

La Società non compie atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati. E’ consentita l’erogazione di contributi per l’iscrizione dei dipendenti e/o della Società ad associazioni, fondazioni e comitati per interessi attinenti alla propria attività istituzionale.

La richiesta di iscrizione viene effettuata a seguito dell'approvazione da parte degli organi competenti del budget aziendale contenente l'autorizzazione della voce di spesa centralizzata complessiva "contributi associativi", il cui importo viene definito dalle strutture interne aziendali richiedenti, secondo le istruzioni di budget adottate dalla Società. 

Contenuto inserito il 12-07-2019 aggiornato al 25-05-2022

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