Accesso civico
Accesso civico a dati e documenti
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
ACCESSO CIVICO SEMPLICE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Gli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013 - Decreto Trasparenza - modificato dal d.lgs. 97/2016, riconoscono a chiunque il diritto di richiedere documenti, informazioni e dati detenuti dalla Società, anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Resta ferma la possibilità di ricorrere al diritto di accesso documentale così come previsto dalla legge n. 241 del 1990.
- Registro degli accessi - settembre 2018
- Registro degli accessi - marzo 2019
- Registro degli accessi - settembre 2019
- Registro degli accessi - marzo 2020 (pubblicato 03/04/2020)
- Registro degli accessi - settembre 2020 (pubblicato 01/10/2020)
- Registro degli accessi - marzo 2021 (pubblicato 30/03/2021)
- Registro degli accessi - settembre 2021 (pubblicato 30/09/2021)
- Registro degli accessi - marzo 2022 (pubblicato 30/03/2022)
- Registro degli accessi - settembre 2022 (pubblicato il 30/09/2022)
- Registro degli accessi - marzo 2023 (pubblicato il 30/03/2023)
- Registro degli accessi - settembre 2023 (pubblicato il 29/09/2023)
COME PRESENTARE LA RICHIESTA
https://romamobilita.portaleamministrazionetrasparente.it//archiviofile/romamobilita/Modulo%20accesso%20agli%20atti.docLa richiesta, in relazione alla tipologia di Accesso da effettuare, si inoltra attraverso la compilazione dei moduli sotto riportati, allegando un documento di riconoscimento in corso di validità oppure utilizzando la modalità on line all'interno del riquadro grigio:
- scarica e leggi il "Regolamento per l'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni"
- scarica il modulo per accesso agli atti
- scarica il modulo per accesso civico generalizzato
- scarica il modulo per accesso civico per omessa pubblicazione
- scarica il modulo per riesame accesso semplice
- scarica il modulo per riesame accesso generalizzato
- scarica il modulo per verbale accesso documentale
- schema riepilogativo per la gestione dell'istanza di accesso
- Responsabili di Direzione/Uffici
RESPONSABILE
Dott.ssa Lucia Piccinni
- email: anticorruzione@romamobilita.it
- fax : 06 46956869
- posta ordinaria: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. - Via Silvio D'Amico, 40 – 00145 Roma
Potere sostitutivo: Lucia Piccinni
-
L'accesso civico semplice è il diritto di chiedere informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria in caso di omessa pubblicazione da parte dell'ente ed è disciplinato dall'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.
Accesso civico semplice
-
L'accesso civico generalizzato (FOIA) è il diritto di chiedere informazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Accesso civico generalizzato
-
La tua richiesta è stata respinta?
Richiedi il riesame
-
Registro degli accessi: elenco delle richieste di accesso documentale, di accesso civico e di accesso generalizzato con indicazione dell'oggetto, della data della richiesa e dell'esito con la data della decisione (determinazione Anac n. 1309).
Visualizza il registro