Corte dei conti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 

Atto di costituzione in mora pervenuto ai singoli dirigenti in data 18 dicembre 2017, relativamente all'indagine della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti  in merito all' elevazione verbali per attraversamento varchi ZTL nei confronti di soggeti autorizzati.

Contenuto inserito il 05-07-2019 aggiornato al 12-07-2019

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